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Internal dealing

 

Nell’ambito delle procedure per la gestione e la comunicazione di documenti e informazioni riguardanti Mondadori rientrano le disposizioni in materia di Internal dealing, adottate dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 1 aprile 2006, comma 7 del TUF.

Tali norme riguardano gli obblighi di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico delle operazioni aventi a oggetto azioni Mondadori, o altri strumenti finanziari collegati alle stesse, effettuate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e da altri soggetti individuati come rilevanti tra i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione le operazioni:

  • di importo complessivo non superiore a 5.000,00 euro in un anno solare;
  • effettuate senza corrispettivo economico (donazioni, disposizioni ereditarie, assegnazioni a titolo gratuito di azioni, di diritti di acquisto) nonché l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di stock option (l'eventuale successiva rivendita rientra, invece, nell'ambito di applicazione del Codice);
  • effettuate tra i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti;
  • effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione:

  • identificano tra i dirigenti della Società i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste comma 7, del TUF;
  • forniscono ai soggetti identificati l’informativa in merito all’avvenuta identificazione, agli obblighi connessi e alle modalità e tempistica di effettuazione delle comunicazioni di legge;
  • identificano la funzione aziendale della società (Affari Societari) preposta al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.


Periodi di blocco (Black out periods)

Nell’ambito delle disposizioni Internal dealing sono stati definiti, anche al fine di determinare un’uniformità di comportamenti, i divieti al compimento, da parte dei soggetti individuati come rilevanti, di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione nei 30 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione per l’esame dei dati di bilancio e nei 15 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione per l’esame dei dati trimestrali e semestrali fino alla diffusione al mercato dei dati stessi.



Aggiornato il 29 mar 2012