Nell’ambito delle procedure per la gestione e la comunicazione di documenti e informazioni riguardanti Mondadori rientrano le disposizioni in materia di Internal dealing, adottate dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 1 aprile 2006, comma 7 del TUF.
Tali norme riguardano gli obblighi di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico delle operazioni aventi a oggetto azioni Mondadori, o altri strumenti finanziari collegati alle stesse, effettuate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e da altri soggetti individuati come rilevanti tra i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.
Non sono soggette agli obblighi di comunicazione le operazioni:
Le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione:
Periodi di blocco (Black out periods)
Nell’ambito delle disposizioni Internal dealing sono stati definiti, anche al fine di determinare un’uniformità di comportamenti, i divieti al compimento, da parte dei soggetti individuati come rilevanti, di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione nei 30 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione per l’esame dei dati di bilancio e nei 15 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione per l’esame dei dati trimestrali e semestrali fino alla diffusione al mercato dei dati stessi.